Srl semplificata: l’atto costitutivo standard è integrabile con clausole aggiuntive

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Importante novità in tema di atto costitutivo e statuto della società a responsabilità limitata semplificata.

L’art. 3 del D.L. 1/2012 ha introdotto nel sistema codicistico il nuovo modello di società a responsabilità limitata cosiddetto semplificata con il chiaro intento di favorire i giovani con  meno di 35 anni di età nella costituzione di società di capitali.

Come conseguenza di tale intervento, è stato inserito nel codice civile  l’art. 2463-bis che disciplina la s.r.l. semplificata, disponendo che l’atto costitutivo della s.r.l.semplificata debba essere redatto per atto pubblico in conformità ad un modello standard tipizzato con decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dell’Economia e Ministero dello Sviluppo Economico.

Da qui sono sorti numerosi dubbi sulla possibile “integrabilità” del modello standard di atto costitutivo con clausole delle parti.

Per dirimere la questione, rispondendo alle numerose richieste avanzate da più parti in tal senso, sono intervenuti il ministero dello Sviluppo Economico con la circolare n.3657 e il Ministero della Giustizia con alcuni pareri vincolanti.

atto costitutivo srl semplificataLa risposta è stata nel senso della possibile integrabilità del modulo standar con clausole aggiuntive concertate dalle parti. 

Il modulo standard, infatti, di atto costitutivo adottato con decreto interministeriale n.138/2012 contiene “clausole minime essenziali” che integrate dalla regolamentazione del codice, consentono il funzionamento della società a resposabilità limitata semplificata costruita su quel modello.

srl semplificataNulla impedisce alle parti di derogare allo schema tipico standard mediante la pattuizione di un diverso contenuto di atto costitutivo e statuto per tutte le ipotesi in cui la normativa del codice civile consente una deroga negoziale.

Ecco i punti di riflessione relativi alla “integrabilità” dell’atto costitutivo standard della srl semplificata:

modello standard atto costitutivoLa disposizione del codice secondo la quale  “l’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard tipizzato con decreto del Ministero della Giustizia”… non puo’ essere letto  come norma limitativa dell’autonomia negoziale delle parti che intendono adottare il modello societario in questione. Tale lettura, infatti, sarebbe contraria alla finalità stessa del deliberante che è quella di favorire l’accesso dei giovani alla costituzione di società di capitali e la sua costituzion con l’utilizzo di un modello predefinito che non significa modello inderogabile.

Non è argomentabile, tra l’altro, la questione relativa all’esenzione degli onorari notarili prevista dall’art. 3 della legge 1/2012. Non è infatti da contemplare che la gratuità delle prestazioni professionali si determini nel momento in cui l’attività del notaio rogante si limiti all’adozione del modello ministeriale.

Senza dubbio il modello standard ha la finalità di garantire l’esezione del pagamento degli onorari notarili ma nulla vieta alle parti di investire il professionista del compito di modulare statuto e atto costitutivo sulla base delle esigenze legate alla tipologia di attività che si intende svolgere utilizzando il modello societario della srl semplificata.