Srl semplificata: dai Notai importanti precisazioni

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srl semplificata

Intervento del Consiglio del Notariato su alcuni aspetti controversi delle s.r.l. semplificate.

Il modello di società a responsabilità limitata semplificata è stato introdotto nell’ordinamento italiano dall’art. 3 del D.l. 1/2012 e successivamente modificato dal Decreto Lavoro n° 76/2013.

L’esigenza di prevedere un nuovo modello di srl nasce in un contesto di provvedimenti di estrema urgenza, finalizzati a favorire l’uscita dalla persistente situazione di stallo economico e  l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro. L’urgenza ha, però, determinato una serie di vuoti interpretativi su alcuni aspetti cruciali delle norme stesse, generando qualche confusione tra esperti e cittadini. Pertanto, al fine di far luce e sciogliere ogni dubbio, si è espresso il Consiglio del Notariato, intervenuto per dettare alcune linee guida interpretative sui tre aspetti più dibattuti che riguardano la srl semplificata.

Analizziamo i tre aspetti relativi a: gratuità del notaio, atto costitutivo standard e nomina di amministratori diversi dai soci della srl semplificata alla luce delle indicazioni fornite dal Consiglio dei Notai.

  • Gratuità della Prestazione del Notaio

Il D.l. 1/2012 stabilisce che per la costituzione di una srl semplificata non devono essere corrisposti il diritto di bollo, il diritto di segreteria e gli onorari notarili, vale a dire il compenso professionale al notaio.L’art. 2463-bis del codice civile detta, inoltre, le condizioni necessarie affinché si configuri una s.r.l. semplificata. Una delle condizioni rappresentative della srl semplificata è l’atto costitutivo che deve essere redatto utilizzando il modello standard tipizzato con apposito regolamento ministeriale.
Le due disposizioni hanno generato dubbi di interpretazione sul concetto di gratuità della prestazione notarile e sull’applicabilità di deroghe o integrazioni al modello standard di atto costitutivo.

Il Consiglio del notariato si è espresso a tal proposito precisando che le esenzioni da bollo, diritto di segreteria e compenso notarile per la semplificata sono motivate dall’esigenza di abbattere, il più possibile, i costi di avvio di una società a responsabilità limitata, facilitando, in questo modo, l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro. L’aver previsto un modulo standard  di atto costitutivo serve, d’altro canto, a relegare l’intervento del notaio al mero controllo di legalità.

  • Atto Costitutivo Standardizzato

Il modello standard di atto costitutivo della srl semplificata (in calce al presente articolo) previsto dal decreto ministeriale, appare scarno e poco adeguato a contemplare le molteplici esigenze dei soci di una moderna attività imprenditoriale. Ne è scaturito, prevedibilmente, un dibattito sulla possibilità di inserire deroghe e integrazioni allo statuto standard al fine di colmare tutte le lacune possibili e adeguare l’atto standard alle diverse esigenze.
A tal fine è intervenuto il Dl 76/2013 che, al comma 3 dell’art 2463-bis, stabilisce che le clausole del modello standard tipizzato siano inderogabili.

Facendo seguito al tale disposizione, il Consiglio dei notai si è, di conseguenza, espresso nel senso di ritenere che l’atto costitutivo della srl semplificata sembra non poter avere un contenuto diverso da quanto stabilito dall’art. 2463-bis comma 2 e che, pertanto, debba conformarsi al modello standard dettato dal regolamento ministeriale.

  • Nomina di Soci Esterni

Il notariato si è espresso, infine, su una questione a lungo dibattuta che riguarda la possibilità di nominare amministratori della s.r.l.s. soggetti esterni ai soci. Partendo dall’analisi normativa, occorre evidenziare come il D.l. 76/2013 abbia soppresso la previsione originaria che imponeva l’obbligo di scegliere gli amministratori necessariamente tra i soci della srl semplificati nominati nell’atto costitutivo.
Sul tema di questa abrogazione si è, quindi, espresso il Consiglio indicando tre possibili interpretazioni della norma. La prima è che nella s.r.l. semplificata non è mai possibile nominare amministratori dei soggetti estranei in sede di atto costitutivo e la clausola può essere inserita in un momento successivo alla costituzione della società ed è valida per ulteriori nomine dell’organo amministrativo.
Per la seconda interpretazione l’abrogazione ha lo scopo di consentire la nomina come amministratori soggetti diversi dai soci in sede di atto costitutivo che altrimenti, in presenza di un apposita previsione, non sarebbe consentita.
Infine, in merito alla terza possibile interpretazione,  la previsione del D.l. 76/2013 dimostrerebbe la volontà del legislatore  di rendere possibile nella srl semplificata la nomina di amministratori diversi dai soci.

Risulterebbe quindi plausibile la nomina come amministratori della srl semplificata soggetti estranei ai soci, a prescindere dall’adozione di una apposita clausola statutaria che lo preveda in fase di costituzione.

Le interpretazioni relativi agli aspetti fino ad ora analizzati e che ci giungono dal Consiglio del Notariato sono, senza dubbio, utili per tutti coloro che desiderano capire e usufruire dei vantaggi reali delle norme introdotte dal Governo. Ci sembra tuttavia evidente che, se è stata fatta in parte chiarezza, non risultano ancora del tutto risolte altre importanti questioni che riguardano, ad esempio, start – up e iniziativi imprenditoriali legate al web che possono offrire nuova linfa e ossigeno alla nostra società.

Senza contare il settore delle piccole e medie imprese italiane…

Modello atto costitutivo srls
Modello atto costitutivo srls