venerdì, Ottobre 10, 2025
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Cessione di quote di una Srl semplificata

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Cessione di quote di una Srl semplificata

La cessione delle quote di una srl semplificata: come funziona e cosa fare

In tema di trasferimento di quote di una s.r.l. semplificata, il comma 4 dell’art. 2463-bis del codice civile, introdotto con l’art. 3 della Legge n° 27/2012, dispone il divieto della cessione di quote a soci che abbiano un’età superiore a 35 anni, pena la nullità del trasferimento.

Il Legislatore ha così chiarito che la cessione è da ritenersi nulla, qualora sia effettuata in favore di soci che non abbiano i requisiti di età necessari alla costituzione di una srl semplificata.

E’ rilevante, ai fini di una corretta interpretazione della norma, il fatto che il Legislatore contempla la sola ipotesi di nullità della cessione a soci con età superiore a trentacinque anni, senza menzionare persone fisiche, non già socie, con più di 35 anni di età.

modello di atto costitutivoA tal proposito è utile far riferimento al D. M. 138/2012 con il quale è stato adottato il modello ministeriale di atto costitutivo e statuto della s.r.l. semplificata.

L’art. 4 del D. M. 138/2012 pone, infatti, il divieto di trasferimento delle quote di srl semplificata nei confronti di chiunque abbia compiuto il trentacinquesimo anno di età, senza fare alcuna distinzione dall’essere o meno già soci, limitandone l’operatività agli atti di trasmissione “inter vivos”.

La norma lascia, quindi, impregiudicata la trasmissibilità delle quote della srls per causa di morte anche in favore di beneficiari, anche già soci, che non abbiano i requisiti di età.

Il quadro che emerge dalle interpretazioni delle due disposizioni, è l’ammissibilità della partecipazione in s.r.l. semplificate di persone fisiche, aventi più di 35 anni, solo nell’ipotesi in cui ne abbiamo acquistato la titolarità per eredità perchè la trasmissione “jure hereditatis” di quote di srl semplificata non può essere, in alcun modo, esclusa o limitata.

Le motivazioni a supporto di questa interpretazione sono le seguenti:

  • La titolarità di quote di una s.r.l. semplificata non sono paragonabili alle situazioni giuridiche soggettive attive intrasmissibili per eredità, come sono invece i diritti personalissimi dell’individuo che, in quanto tali, si estinguono con la morte del titolare.
  • La proprietà di quote di s.r.l.s. non costituisce una situazione attiva in cui la morte del titolare determina la conversione della situazione stessa in un’altra distinta natura giuridica, come nel caso di socio di società di persone.

Solo in caso di atti negoziali “inter vivos”, la cessione può avvenire esclusivamente in favore di persone fisiche con i requisiti di età, che non abbiamo quindi più di 35 anni di età, pena la nullità.

In conclusione, il Legislatore, nelle diverse disposizioni, ha evidenziato:

  • La non trasmissibilità di quote di una s.r.l. semplificata, mediante atti negoziali tra vivi, a persone non aventi i requisiti di legge, contemplando solo il caso di trasmissione “jure hereditatis”.

Inoltre il Legislatore, in virtù della volontà di risolvere la questione, garantendo una forma societaria affine alla srl semplificata anche ai maggiori di 35 anni di età, ha disciplinato la s.r.l.c.r. a capitale ridotto. Si tratta di una forma di società a capitale ridotto, come la srl semplificata, ma accessibile a coloro che hanno più di 35 età, con un capitale sociale inferiore ai E.10.000,00 minimi per la costituzione di una srl normale.