Società Srl a capitale ridotto: cos’è, come funziona e le principali differenze rispetto alle srl semplificate.
La società srl a capitale ridotto è una nuova tipologia di società a responsabilità limitata introdotta con il D.L. n. 83/2012.
Le srl a capitale ridotto, iscritte nel Registro delle Imprese saranno trasformate, automaticamente, in srl semplificate a seguito delle novità introdotte dal decreto lavoro 76/2013.
La srl a capitale ridotto, s.r.l.c.r. è l’abbreviazione, è una società a responsabilità limitata che può essere costituita,mediante contratto o atto unilaterale, esclusivamente da persone fisiche che abbiano compiuto 35 anni di età, alla data di costituzione, con un capitale sociale minimo inferiore a E. 10.000,00 richiesti, invece, per le società srl a responsabilità limitata ( da qui nasce la dicitura a capitale ridotto).
Affinché la srl a capitale ridotto sia valida – ex lege – è necessario che la medesima:
- Sia costituita unicamente da persone fisiche, escludendo categoricamente che uno dei soci sia una persona giuridica.
- Le persone fisiche abbiano compiuto i 35 anni di età, anche se non essendoci, nel testo di legge, ulteriori precisazioni in merito, è plausibile che la srlcr sia costituita anche da persone fisiche di età inferiore a 35 anni.
- La costituzione avvenga tramite contratto o atto unilaterale, rendendo così ammissibile, come avviene per la srl, la società srl a capitale ridotto unipersonale.
Le differenze della srl a capitale ridotto rispetto alla srl semplificata:
- Differenza anagrafica dei soci: per la la srl semplificata tutti i soci devono avere meno di 35 anni di età.
- L’amministrazione della società può essere affidata ad una o più persone fisiche non necessariamente soci della società srl a capitale ridotto.
- Non esiste –a differenza della srl semplificata- un preciso vincolo ex lege alla trasferibilità delle quote di partecipazione sociale.
- Non è contemplato alcun standard di atto costitutivo e statuto come previsto dalla srl semplificata.
- Non è prevista alcuna esenzione per i soci dal pagamento delle spese dei diritti di bollo e segreteria e per gli oneri notarili. Pertanto i soci di una srl cr devono sostenere tutti i costi per la costituzione della società in termini equivalenti a quelli sostenuti per la srl.