Come scegliere tra srl semplificate e regime dei minimi

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Come scegliere tra srl semplificate e regime dei minimi 2012?

Abbiamo realizzato una guida pratica che mette a confronto una serie di elementi, quali:

  • Requisiti e parametri previsti dalla legge per la costituzione.
  • Costi complessivi di costituzione e di gestione.
  • Tassazione e contributi previdenziali.
  • Aspetti burocratici.
  • Tutele patrimoniali e mantenimento dei parametri.

L’obiettivo è spiegare gli aspetti da valutare con attenzione a chi decide di mettersi in proprio.

Oggi un imprenditore con meno di 35 anni di età, per avviare un’attività imprenditoria, si trova a poter scegliere tra:

  • Costituire una srl semplificata prevista dal Decreto Sviluppo n°83/2012.
  • Aprire una Partita Iva in Regimi dei minimi.

Ecco una breve spiegazione seguita da un’analisi dettagliata degli elementi da considerare prima di decidere.

Il regime dei minimi 2012

La partita Iva in regime dei minimi è un regime fiscale agevolato introdotto dal D.L. 98/2011 principalmente per aiutare quei lavoratori colpiti dalla crisi economica, facilitando i giovani che hanno perso il lavoro o che desiderano lavorare in proprio.

Il regime agevolato consiste nel versare solo un forfait del 5% di tasse  a fronte di ricavi inferiori ai 30 mila annui e al non aver svolto lavoro autonomo negli ultimi tre anni.

Le agevolazioni fiscali del regime dei minimi sono state accolte bene dai contribuenti, basta pensare che nel 2012, secondo i dati del dipartimento delle Finanze, una partita Iva su tre è stata aperta in regime dei minimi.

Le Srl Semplificate

Le srl semplificate sono società a responsabilità limitata cosiddette semplificate perché possono essere costituite con un capitale sociale minimo anche di 1 Euro e un massimo di E. 9.999,99 comunque sempre inferiore al capitale sociale di 10.000,00 necessario per una srl normale. Senza dimenticare che nel caso di costituzione delle srl semplificate non sono dovuti i costi di notaio e i diritti di segreteria della Camera di Commercio.

srl semplificateI parametri e requisiti previsti dalla legge a confronto

Il requisito previsto ex lege per  costituire una srl a responsabilità limitata semplificata è che ogni socio abbia meno di 35 anni di età. Per preservare l’integrità di questo requisito, la legge vieta qualsiasi trasferimento di quote societarie ad un terzo che abbia più di  35 anni di età.

Il requisito di età non è invece obbligatorio nel regime dei minimi; piuttosto è un elemento che agevola chi ha meno di 35 anni perché, in questo caso, viene meno il vincolo dei cinque anni per sfruttare il regime dei minimi 2012.

Cosa significa nella pratica?

Questo significa che un contribuente dei minimi può operare nel regime dei minimi fino al compimento dei 35 anni o oltre se rimane all’interno dei 5 anni di attività, rispettando tutti i requisiti previsti dal regime fiscale agevolato.

regime dei minimiI costi complessivi di costituzione e di gestione

I costi delle Srl Semplificate

Grazie alle srl semplificate si possono risparmiare i costi di costituzione come il notaio e le spese di registrazione, tagliando circa E. 1.550,00 di spese.

Per quanto riguarda la gestione, i costi delle srl semplificate sono i seguenti:

  • Diritti annuali CCIAA E. 200.
  • Tenuta dei libri sociali bolli annui E. 29.
  • Tassa di concessione governativa E. 310.
  • Inail e Inps per due soci circa E.1.000.
  • Deposito del bilancio d’esercizio presso il registro delle imprese E. 128,00.

Riassumendo una srl semplificata costa E. 11.237,00 il primo anno di attività contro i E. 12.883 di una srl comune.

I costi della Partita Iva in Regime dei Minimi

L’apertura di una partita Iva non prevede “costi di apertura”, solo spese di gestione come la parcella per il commercialista che dovrà gestire le fatture, costo non elevato che va dai E.200,00 a un migliaio di euro. Per l’apertura della partita Iva è stata inoltre introdotta una procedura molto semplificata secondo la quale è sufficiente comunicare l’inizio attività al Registro delle Imprese attraverso il canale telematico.

srl semplificateLe Tasse e i contributi previdenziali

A differenza dei regimi minimi che hanno una fiscalità agevolata, per le srl semplificate non è previsto alcun vantaggio fiscale. Le srl semplificate hanno una tassazione uguale a quella di una srl normale, con un Ires del 27,5% e Irap del 3,9%.

Un’impresa individuale in regime dei minimi deve, invece, un forfait del 5% di IRPEF ed è esonerata dal versare Irap, addizionali, studi di settore e spesometro.

I costi previdenziali 

I contributi INPS cambiamo a seconda che ad aprire la partita IVA sia:

  • una persona non occupata come impresa: il contributo INPS minimo da pagare è di E. 2.887 l’anno; per i ricavi superiori a E. 14.000 l’anno è prevista un’aliquota aggiuntiva del 20%;
  • una persona non occupata come libero professionista:si deve iscrivere alla gestione separata INPS e versare un contributo pari al 27,72% del reddito;
  • lavoratore dipendente come impresa : si applica una doppia contribuzione INPS come dipendente e autonomo;
  • lavoratore dipendente come libero professionista : previste la gestione separata INPS con contribuzione INPS pari al 17%.

srl semplificateLa Burocrazia

L’aspetto burocratico è senza dubbio quello che più spaventa un imprenditore, per questo merita particolare attenzione.

I contribuenti in regime dei minimi hanno il vantaggio di poter utilizzare la contabilità semplificata, come visto in precedenza, con una spesa del commercialista che non supera i E. 2.000,00 totali.

Per le srl semplificate c’è, invece, l’obbligo di una contabilità ordinaria con un costo del commercialista che si aggira intorno ai 3.000 euro annui. Inoltre è vietato attribuire gli utili fino all’approvazione del bilancio annuale delle società di capitali, che avviene da aprile a giugno.

srl semplificateLa tutela patrimoniale e il mantenimento dei requisiti

Abbiamo fino ad ora analizzato aspetti economici, fiscali e burocratici.

Sono sufficienti questi elementi per maturare una decisione consapevole?

A nostro parere no perché occorre esaminare altri due aspetti altrettanto rilevanti che riguardano il grado di tutela patrimoniale e il mantenimento dei requisiti.

La tutela e la separazione del rischio personale dal rischio imprenditoriale

Le srl semplificate sono società di capitali a responsabilità limitata dove è prevalente il soggetto giuridico. Il patrimonio dei soci è distinto dal patrimonio della società con la conseguente separazione del rischio d’impresa dal rischio personale dei soci. Per i debiti dell’azienda i soci non rispondono mai con i propri beni, salvo in casi previsti dalla legge,, ma nella misura del capitale sociale conferito, l’unica risorsa sulla quale posso rivalersi i creditori.

Il regime dei minimi rientra nella fattispecie di società di persone, dove l’elemento personale è preponderante rispetto al capitale. Di conseguenza si risponde ai debiti con il patrimonio personale con la conseguente commistione tra rischio di impresa e rischio personale.

Il mantenimento dei requisiti

Il requisito più rilevante nelle srl semplificate è non avere più di 35 anni di età al momento della costituzione.

Per il regime dei minimi il discorso del mantenimento dei requisiti è, invece, più complesso.

Per rientrare nei parametri, il contribuente non deve aver svolto negli ultimi 3 anni un lavoro autonomo e la nuova attività non deve essere la semplice continuazione di un lavoro già svolto in passato, sia come dipendente sia come autonomo. Inoltre i ricavi non devono superare i 30 mila annui e gli investimenti non devono essere superiori ai 15 mila euro in un triennio. La voce investimenti comprende anche l’affitto per un ufficio che, a conti fatti, che non deve superare E. 416,66  al mese.

regime dei minimiCosa succede se si sfiora il tetto dei 30 mila euro di ricavi?

Se si supera questo limiti la legge prevede l’applicazione della tassazione ordinaria, praticamente non affrontabil per i contribuenti che rimangono sotto i 15 mila euro di guadagno.

A complicare la vita dei regimi minimi è intervenuta la riforma Fornero che ha disposto una serie di controlli sulle false partite Iva che partirà dal 2014, penalizzando chi ha lavorato in modo esclusivo con un solo committente e con una postazione fissa nei suoi locali, trasformandolo in un lavoratore dipendente o collaboratore a progetto.

info regime dei minimi

Alcune informazioni utili per chi è interessato al regime dei minimi contributivi:

  • Dipendenti o collaboratori occasionali: chi applica il regime dei minimi contributivi non può sostenere costi relativi a personale dipendente o per collaborazioni coordinate e continuative a progetto. Può invece sostenere e dedurre i costi per collaborazioni occasionali.
  • Fatturazione: nella fattura occorre inserire la dicitura “Fuori campo applicazione Iva articolo 1, comma 100 legge 244/2007”.
  • Detrazione delle perdite: le perdite generate nel corso dell’applicazione del regime dei minimi possono essere compensate esclusivamente con il reddito d’impresa o di lavoro autonomo conseguito negli anni successivi, entro i cinque anni successivi.
  • Ritenuta d’acconto per i professionisti: per i nuovi minimi da gennaio del 2012 non si applica la ritenuta; in caso contrario il contribuente sarebbe sempre a credito pagando le tasse al 5% e trattenendo la ritenuta del 20%.
  • Regime dei minimi e socio in srl: chi ha scelto il regime dei minimi può essere socio in una srl, l’importante è che l’azienda non abbia optato per il regime della trasparenza fiscale, solo in questo caso le due situazioni sono incompatibili.

Suggerimenti pratici

Prima di decidere se aprire un regime dei minimi o costituire una srl semplificata devi riflettere prima analizzando il quadro complessivo dei pro e dei contro, scegliendo l’alternativa che soddisfa le proprie esigenze.

           NUOVI MINIMI 2012  REGIME SEMPLIFICATO ORDINARIO
IRPEF                          5%                       Normale
ADDIZIONALI                          no                           si
IRAP                          no                           si
RITENUTA D’ACCONTO                           si                           si
IVA DA VERSARE                           no                           si
IVA DA DEDURRE                      indetraibile                       detraibile
STUDI DI SETTORE                           no                           si

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